Decreto Legge 5 agosto 2021
Data di pubblicazione: venerdì, 06 agosto 2021
Autore: Segreteria
Argomenti
Alle famiglie
Al Personale
All’albo
Al sito web
Oggetto: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche (DL 5/08/2021)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.
Nell’anno scolastico 2021-2022 l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo grado sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico deve possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso.
Sono tre le condizioni che consentono di ottenere il Green pass: essere guariti dal Covid19, aver fatto un tampone (negativo) nelle 48 ore precedenti o essersi sottoposti ad almeno una dose di vaccino. La Certificazione dovrà, quindi, attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.
L’obbligo non si applica per i soggetti minorenni e per quelli esentati dal vaccino con certificazione medica (circolare certificazioni di esenzione).
Green Pass anche per i vaccinati all'estero
Gli iscritti al Servizio sanitario nazionale, vaccinati all'estero contro il coronavirus, o guariti fuori dall'Italia, potranno richiedere il Green pass se si trovano sul territorio nazionale. Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute (circolare vaccinati all'estero) sulle modalità di rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, che, per i cittadini italiani, riguarda anche i familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al servizio sanitario. Bisognerà presentarsi nelle Aziende sanitarie locali di competenza territoriale e presentare i documenti richiesti.
Piano di screening
Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Mazzamurro